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Dalla pianificazione finanziaria alla gestione patrimoniale: Innova Consult guida aziende strutturate verso crescita, efficienza e protezione nel tempo.
Il trust è uno strumento che in Italia genera ancora molta confusione e non è difficile capire perché.
Da un lato, è recepito nel nostro ordinamento da quasi quarant'anni, attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985 (L. 364/1989). Dall'altro, non esiste ancora una legge italiana che lo disciplini in modo organico. Il risultato è un quadro normativo costruito nel tempo attraverso circolari, prassi amministrativa e giurisprudenza che chiarisce molto, ma non tutto.
Per chi lavora con imprenditori e PMI, questo significa che il trust è uno strumento reale, utilizzabile e fiscalmente regolamentato ma che richiede competenza specifica per essere strutturato correttamente. Non è un prodotto standardizzabile. È una soluzione che si progetta sulla situazione concreta di chi la utilizza.
Il trust in Italia: l'inquadramento di base
In assenza di una legge italiana specifica, i trust istituiti in Italia devono fare riferimento a una legge straniera regolatrice. Le più utilizzate nella prassi italiana sono la legge inglese, quella di Jersey e quella della Repubblica di San Marino, che offre il vantaggio di un ordinamento vicino al nostro per cultura giuridica e di una legge sul trust aggiornata e ben strutturata.
Questo non impedisce al trust di produrre effetti in Italia ma richiede attenzione nella fase di strutturazione, perché la legge regolatrice scelta determina le regole di funzionamento dello strumento.
Sul piano fiscale, la distinzione fondamentale è tra due tipologie:
Il trust opaco è quello in cui i beneficiari non sono individuati o non sono titolari di un diritto attuale e certo sui redditi prodotti dal trust. In questo caso, il trust è considerato soggetto passivo IRES autonomo (tassato con aliquota al 24%) e i redditi non vengono imputati direttamente ai beneficiari.
Il trust trasparente è quello in cui i beneficiari sono individuati e titolari di un diritto attuale e certo sui redditi. In questo caso, i redditi vengono imputati ai beneficiari per trasparenza, indipendentemente dalla distribuzione effettiva, e tassati in capo a loro secondo le regole ordinarie.
La scelta tra le due strutture non è neutra: dipende dagli obiettivi del disponente, dal numero e dalla natura dei beneficiari, e dall'utilizzo che si intende fare del patrimonio nel tempo.
Il nodo fiscale: cosa ha chiarito la circolare AdE 34/E del 2022
La circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate rappresenta il documento interpretativo più rilevante degli ultimi anni in materia di trust. Ha affrontato in modo sistematico diversi nodi che erano rimasti aperti, ma ha anche generato nuove domande.
I chiarimenti più significativi riguardano la tassazione dei redditi attribuiti ai beneficiari individuati. L'Agenzia ha precisato che i redditi attribuiti dal trustee a beneficiari residenti in Italia devono essere dichiarati in Italia come redditi di capitale, con applicazione dell'aliquota del 26%. Questo ha avuto un impatto rilevante sulla pianificazione dei trust con beneficiari italiani e trustee straniero, che in precedenza erano spesso strutturati con l'aspettativa di una tassazione più favorevole.
Le aree ancora incerte sono principalmente due. La prima riguarda il trattamento fiscale degli apporti al trust: quando un soggetto trasferisce beni al trust, questo atto è soggetto a imposta di donazione? E se sì, con quale base imponibile? La risposta dipende dalla tipologia di trust e dal momento in cui si considera realizzato il "trasferimento" ai beneficiari, su questo punto la prassi non è ancora uniforme. La seconda area aperta riguarda la devoluzione dei beni ai beneficiari finali al termine del trust: se il bene ha rivalutato il proprio valore nel tempo, come viene trattata la differenza? La circolare ha dato indicazioni parziali, ma il dibattito tra operatori e dottrina continua.
Le opportunità concrete nel 2026
Nonostante le complessità normative, il trust rimane uno strumento con applicazioni concrete e di grande valore in diversi contesti.
Separazione del patrimonio personale da quello professionale. Per un imprenditore o un professionista con un'esposizione al rischio elevata, trasferire i beni personali come immobili, liquidità, partecipazioni a un trust significa renderli formalmente non aggredibili dai creditori dell'attività. Non è una garanzia assoluta, e il tempismo è critico (i trasferimenti effettuati in prossimità di difficoltà finanziarie possono essere contestati), ma strutturato correttamente è uno degli strumenti di separazione patrimoniale più solidi disponibili.
Tutela di soggetti vulnerabili. Il trust di protezione per soggetti con disabilità o minori è uno degli utilizzi più consolidati e fiscalmente favoriti. Permette di destinare un patrimonio alla cura di un beneficiario vulnerabile con regole di gestione precise, proteggendo il patrimonio stesso da rischi di dispersione.
Pianificazione successoria con mantenimento del controllo. Uno degli aspetti più apprezzati del trust da parte degli imprenditori è la possibilità di pianificare la successione mantenendo, durante la propria vita, un controllo sostanziale sulla gestione dei beni attraverso lettere di desideri, ruolo di protector o clausole specifiche nell'atto istitutivo. Questo lo differenzia nettamente dalla donazione o dal testamento.
Cosa fare prima di procedere
Prima di valutare se un trust sia la soluzione giusta, è necessario avere una fotografia chiara di tre cose: la composizione del patrimonio e la sua distribuzione tra sfera personale e aziendale; gli obiettivi del disponente nel medio e lungo periodo (protezione, successione, governance, tutela di specifici beneficiari); e il profilo di rischio reale dell'attività professionale o imprenditoriale.
Nel lavoro che facciamo con il Metodo eDNA, questa analisi viene effettuata sequenziando i pattern economici e patrimoniali specifici di ogni situazione ed è dalla fotografia reale che emerge se un trust ha senso, quale tipologia, con quale legge regolatrice, in combinazione con quali altri strumenti.
Questo processo richiede tempo e competenza specialistica. Ma è l'unico modo per essere certi che lo strumento scelto sia davvero adatto e non una soluzione elegante applicata al problema sbagliato.
Una riflessione finale
Il trust non è uno strumento di pianificazione sofisticata ne uno strumento di elusione ma uno strumento giuridico riconosciuto, fiscalmente regolamentato, soggetto a obblighi dichiarativi precisi. Usato correttamente, produce effetti di tutela patrimoniale che pochi altri strumenti possono garantire ma se usato male può generare problemi fiscali e giuridici significativi.
Quindi il consiglio è di affidarsi a professionisti che abbiano competenza nella sua strutturazione affinchè funzioni per gli obiettivi dell'imprenditore.
Se stai valutando questo strumento, o semplicemente vuoi capire se potrebbe avere senso nella tua situazione, scrivici.